PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Acquisto della cittadinanza per i nati
e per i figli minori cresciuti in Italia).

      1. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

          «b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitore straniero, se il genitore è regolarmente presente in Italia da almeno due anni ed è titolare del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 6, comma 1, o dall'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; entro due anni dal compimento della maggiore età il soggetto, qualora stabilisca la sua residenza all'estero, può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana;

          b-ter) il minore figlio di genitore straniero, se fornisce prova della presenza continuativa in Italia da almeno sei anni e della partecipazione a un ciclo scolastico o di formazione professionale oppure dello svolgimento di regolare attività lavorativa e della conoscenza adeguata della lingua e della cultura italiane».

Art. 2.
(Concessione della cittadinanza
agli stranieri residenti in Italia).

      1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituita dalla seguente:

          «f) allo straniero che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica».

 

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      2. All'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Ai fini della concessione della cittadinanza italiana ai sensi del comma 1 non è richiesta la rinuncia alla cittadinanza straniera».

Art. 3.
(Acquisto della cittadinanza
per matrimonio).

      1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

      «Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza quando risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica ovvero dopo due anni dalla data del matrimonio se, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussista separazione legale».

Art. 4.
(Disciplina del procedimento amministrativo per la concessione della cittadinanza).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede a disciplinare il procedimento amministrativo per la concessione della cittadinanza e a stabilire il relativo termine, che non può comunque essere superiore a un anno dalla data di presentazione della domanda da parte dell'interessato.

Art. 5.
(Norme di adeguamento).

      1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23

 

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agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni per l'attuazione della legge medesima.
      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogati il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, e successive modificazioni, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362.